lunedì 20 febbraio 2012

Resoconto incontro con l'avvocato Domenico Naso

Esito incontro Avvocato Domenico Naso

Cari colleghi,
sono appena tornato, insieme con l’agguerrito Antonio Pane, dall’avv. Domenico Naso, che ci ha intrattenuto in un lungo colloquio di cui ora vi fornisco dettagliato resoconto. Innanzitutto vogliate scusare il linguaggio approssimativo e frettoloso che userò qui, dettato dall’urgenza di comunicarvi l’esito dell’incontro e il più possibile fedele ad una trascrizione di quanto appreso. L’avvocato, che ha accettato di assisterci nella nostra azione legale, ci è parso persona molto competente, seria e affidabile. Da anni si occupa di ricorsi scolastici, avendone vinti parecchi, e da ultimo ha ottenuto la sospensiva per il concorso a Dirigente Scolastico. Lo studio è uno «studio associato» molto elegante, ubicato in pieno centro di Roma. Ecco, nelle linee generali, i contenuti del colloquio.

1. L’avvocato, dopo l’attenta visione della letteratura giuridica mostratagli, ritiene che noi rientriamo nel caso di «violazione di un diritto acquisito», in quanto il 1 settembre 2011 avevamo maturato il diritto di andare in pensione con la normativa fino a quel momento vigente, ossia con il decreto Berlusconi sulle finestre. Detto decreto di Ferragosto, non avendo peraltro toccato l’art. 59 della legge 449/97, si limitava a differire di un anno l’uscita dal lavoro per chi avesse maturato i requisiti pensionistici entro il 31 agosto 2012 (con il requisito anagrafico maturato entro il 31 dicembre 2012 relativo alla quota 96 o con 40 anni di servizio a prescindere dall’età). Coloro i quali avessero, per l’appunto, maturato quei requisiti, sarebbero andati in pensione dal 1 settembre 2013. L’avvocato, comunque, non esclude di poter chiedere, in prima istanza, che il pensionamento dei ricorrenti decorra dal 1/09/12 e, in seconda istanza, dal 1/09/13. Si ribadisce quindi, visto che il comma 9 dell’art. 59 della legge 449/97 non è stato abrogato, che non c’è alcuna spaccatura all’interno della classe 1952 fra i nati prima e dopo il 31 agosto 1952. Quindi rimaniamo tutti uniti.

2. L’avvocato, che si è intrattenuto telefonicamente a lungo con il dott. Roberto Amorosi in viva voce a proposito dei decreti legge che ci riguardano, cioè quelli antecedenti alla riforma Fornero, ci ha confermato la fondatezza giuridica delle nostre rivendicazioni proponendoci il solo iter, a suo avviso, percorribile per il nostro caso.
a. In primo luogo è necessario e imprescindibile presentare domanda di pensione facendo la massima attenzione alla scadenza stabilita dalla prossima circolare del MIUR. Siccome è prevedibile che il sistema delle istanze on-line non ci consentirà di inserire la domanda suddetta, sarà necessario presentare all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza una domanda di pensione cartacea per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure direttamente a mano avendo cura di farsi rilasciare il numero di protocollo della domanda. L’avv. Naso, qualora avessimo difficoltà di ordine pratico nel fare la domanda, si riserva di darci tutte le indicazioni necessarie affinché la stessa domanda venga recepita e presa in considerazione, anche solo se per essere successivamente respinta. Questo atto è fondamentale per acquisire il diritto di presentare il ricorso di cui ora parlerò.
b. Il destinatario del ricorso sarà il MIUR e la competenza a dirimere la controversia non spetta, come precedentemente ipotizzato dall’amico dott. Amorosi, alla Corte dei Conti ma al Giudice del Lavoro. Non ci sarà un unico giudice per i 500 e più ricorrenti in quanto, pur trattandosi di istanza collettiva, essa va trattata individualmente e raggruppata secondo il foro di appartenenza. Resta inteso che lo studio dell’avv. Naso gestirà, attraverso suoi fiduciari in loco, tutti i casi di coloro che gli daranno mandato per farsi rappresentare. Preciso che non si tratta di una class action ma di un ricorso individuale condotto per gruppi che si costituiranno in base al foro di appartenenza.
c. L’avvocato ha tenuto a precisare che i risultati di questi ricorsi potranno essere differenti perché dipendono anche dal giudizio del magistrato che localmente li tratterà e che gli eventuali esiti positivi faranno comunque giurisprudenza.
d. Per quanto riguarda la durata della causa l’avvocato prevede una durata media di circa sei mesi che potrà essere anche inferiore per alcune città più grandi.
e. Per quanto riguarda i contatti con l’avvocato Naso questi è per il momento in possesso della mia mail personale a cui indirizzerà i primi ragguagli necessari, sia di ordine tecnico, sia di ordine economico. A tal proposito incaricherei Franco Di Prato, facendo appello alla sua comprovata disponibilità, di creare con urgenza un indirizzo mail tipo quota96@…, dove potranno confluire le lettere dell’avvocato che saranno gestite da una o massimo due persone che poi riferiranno agli altri. L’avv. Naso, da parte sua, provvederà anche lui a creare un indirizzo mail a noi riservato. Incaricherei inoltre, bontà loro, Franco Di prato e Carlo B., che così generosamente si sono fin qui prodigati, ad inoltrare all’avvocato l’elenco completo dei nominativi corredati di indirizzi degli aderenti al ricorso oltre che dei dati anagrafici che li riguardano.
f. I costi del ricorso, previsti con buona approssimazione, comprendono due voci distinte. Una riguardante le spese vive (euro 300/350 ca. di spese comprendenti la cosiddetta tassa del contributo unificato, le spese di notifica, di iscrizione al ruolo, ecc.); l’altra relativa all’onorario dell’avvocato (200 euro circa a persona). Si noti bene che la cifra relativa alla prima voce è variabile perché non è dovuta da ciascuno ma sarà suddivisa tra i membri di ciascun gruppo territoriale di ricorrenti. Il totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro circa. Le cifre saranno comunque precisate meglio in seguito.
g. Per quanto attiene al pagamento, che prevede un anticipo di cento euro a persona, è opportuno inoltrarglielo tramite bonifico al c/c che l’avvocato ci fornirà quanto prima.
h. L’avvocato si è raccomandato affinché tutti controllassimo le nostre ricostruzioni di carriera e il conteggio preciso degli anni di servizio per non incorrere in un abbaglio.
i. Non ci sarà bisogno, sulla base di quanto detto, come qualcuno aveva proposto sul sito, di creare un c/c bancario o postale comune perché ciascuno di noi potrà far transitare il denaro direttamente sulle coordinate bancarie che l’avvocato ci fornirà molto presto.

Per ora mi fermo qui e mi riprometto di aggiornarvi qualora mi tornassero in mente informazioni che mi sono sfuggite. La lettera è stata redatta insieme ad Antonio Pane, valido e ottimo collaboratore.
Spero che ora siate più sereni e fiduciosi. Il nostro amico legale, che ha davvero “naso”, mi ha assicurato che abbiamo ottime probabilità di vincere la battaglia. Ovviamente non ha mancato di prevedere che, dopo che l’azione legale sarà partita avverso il giudice del lavoro, il governo potrà prevedere di sanare, «motu proprio», l’ingiustizia perpetrata. Come dire che l’azione legale rafforza la soluzione legislativa. Ovviamente, una volta partito il ricorso, non si possono avere soldi indietro qualora il governo intervenisse con un provvedimento. E mi pare pure logico.
Attiviamoci per la mail e per le informazioni generali.

A presto.

ps .Una cosa che ho dimenticato di dirvi ma che l’avvocato aveva ritenuto di dirvi semmai in un secondo momento.
Non si può chiedere la “sospensiva” perché essa è mera competenza del TAR. Si può però chiedere il “provvedimento di urgenza ex articolo 700″ solo in un secondo momento.

Giuseppe Grasso

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